MEF: gli impianti fotovoltaici sono beni immobiliari
Confermata la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate: gli impianti fotovoltaici sono beni immobiliari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 36/E del 19 dicembre 2013). Classificando gli impianti fotovoltaici come beni immobiliari, cambierà anche l’ammontare delle imposte da corrispondere. Ecco gli aspetti catastali e fiscali della questione.
Impianti fotovoltaici sono beni immobiliari
La classificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobiliari è dovuta al fatto che essi “non sono facilmente amovibili senza costi rilevanti”. La vita dei pannelli solari è ben inferiore a quella di un edificio immobiliare e per questo motivo sono stati stabiliti “i coefficienti di deprezzamento in modo che tengano conto della vita utile delle varie componenti dell’immobile” (circolare n.6 del 30 novembre 2012).
Si esclude quindi che gli impianti solari possano essere considerati “di pubblica utilità” e quindi essere esenti dalle imposte. Perché cambi qualcosa sul fronte fiscale del fotovoltaico e, in particolare, per gli impianti su edificio, bisogna aspettare l’attuazione della delega fiscale di alla legge n° 23 del 2014, con la quale il Governo si è impegnato ad intervenire.
Trattamento catastale e fiscale del fotovoltaico
La circolare 36/E chiarisce che gli impianti sono sempre considerati immobili, sia dal punto di vista catastale che a fini fiscali, salvo alcune eccezioni: gli impianti sotto ai 3 kW e quelli che incrementano il valore catastale di un immobile in una percentuale inferiore al 15% non lo sono.
Le conseguenze per il fotovoltaico? Sono due, entrambe negative:
- un impianto fotovoltaico superiore ai 3 kW, se ha un valore catastale superiore al 15% di quello dell’immobile del quale è al servizio, fa aumentare il valore catastale dell’edificio, con relativo aumento delle imposte
- essendo gli impianti considerati beni immobili, agli stessi si applicherà una percentuale di ammortamento del 4%: un’impresa proprietaria di un impianto fotovoltaico che prima deduceva dal suo reddito di impresa una percentuale pari al 9% dei costi dell’impianto (l’aliquota di ammortamento prevista per i beni mobili), adesso deduce solo il 4% l’anno e, sebbene abbia un periodo di ammortamento più lungo, potrà abbattere il carico fiscale in maniera meno consistente.
Per il momento, si è ottenuto dal Governo un impegno “ad adottare, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo requisiti e condizioni per l’esonero dalla variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kW e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40%”.
In conclusione: per gli impianti residenziali dovrebbero esserci novità positive, mentre, come mostra quest’ultima risposta del MEF, è improbabile che si riveda la situazione di tutti gli impianti, tornando a considerarli beni mobili.

