Requisiti e calcolo del bonus prima casa

Cosa bisogna calcolare per ottenere il bonus prima casa? Cosa bisogna conteggiare nel calcolo dei metri quadri? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n° 24469/2015) si pronuncia sul conteggio dei metri quadri totali che l’immobile deve avere per ottenere il bonus prima casa.
Requisiti e documenti utili per ottenere il bonus prima casa
La Corte di Cassazione ha spiegato che, per richiedere il bonus prima casa, nel conteggio dei metri quadrati dell’immobile non vanno considerati solo gli spazi calpestabili ma la superficie utile complessiva, da valutare non al netto bensì al lordo. In tutto, si tratta di 240mq affinché l’abitazione non venga classificata come “di lusso” e quindi non possa beneficiare dell’agevolazione.
In sostanza, quindi, vanno conteggiati anche i muri perimetrali e quelli divisori mentre rimangono esclusi dal conteggio terrazze, balconi, cantine, scale e posti auto. Ma per richiedere il bonus prima casa, è anche necessario che:
- il fabbricato sia classificato in catasto come abitativo delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11; sono quindi escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 (l’A/10 non è abitativo). Se si tratta invece di fabbricato non terminato, l’agevolazione è valida solo se rimane la destinazione originaria e il fabbricato è classificabile nelle stesse categorie.
- L’ubicazione del fabbricato deve essere nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza (o intende trasferirvela entro 18 mesi) o in cui lavora. In tal caso, la fruizione del bonus non è vincolata al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente.
- Non deve verificarsi la sussistenza della titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge da parte dell’acquirente dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare.
Per stabilire e dimostrare con certezza quale sia la superficie dell’immobile e la sua categoria catastale, è possibile richiedere una visura catastale per immobile online su Visure Italia. La Visura Catastale per Immobile è un documento disponibile online estratto direttamente dal portale Sister dell’Agenzia del Territorio. I dati contenuti sono:
- catasto Terreni o Fabbricati
- Comune
- dati identificativi catastali
- superficie e metri quadri
- categoria, classe e rendita
- soggetti (persone o società) intestatari dell’immobile.
Il documento contiene anche l’indicazione del Comune nel quale sorge l’immobile. Per dimostrare che il proprietario risiede nello stesso Comune, è possibile ottenere un certificato di residenza online su Visure Italia. Il certificato di residenza verrà consegnato in formato PDF via e-mail. Per poter ricevere la copia originale via posta tradizionale, è possibile selezionare nel carrello la spedizione via “posta raccomandata” o tramite “corriere espresso”.
Regole ed eccezioni per ottenere il bonus prima casa
Per beneficiare dell’agevolazione, il contribuente non deve per forza già avere la propria residenza nell’immobile da acquistare, essendo sufficiente il dichiarato impegno a trasferirvela entro i 18 mesi successivi dall’acquisto dell’immobile. Qualora suddetto termine non dovesse essere rispettato a causa di forza maggiore, verificatasi dopo l’acquisto, l’aliquota ridotta spetta comunque a patto che si tratti di un evento dalla portata tale da impedire non soltanto la presenza dell’immobile, ma anche il trasferimento della residenza anagrafica.
Nel caso in cui, infine, il contribuente si trovi, per ragioni personali, nella situazione di non poter rispettare il termine ancora non scaduto, lo stesso ha la possibilità di chiedere di revocare l’agevolazione e la riliquidazione dell’imposta assolta, con apposita istanza da presentare presso l’ufficio in cui l’atto è stato registrato.
Anche nel caso in cui l’acquirente abbia già in precedenza beneficiato del bonus prima casa ha comunque diritto a fruirne di nuovo a condizione, però, che prima di acquistare la nuova casa con agevolazione, venga venduta la vecchia casa. Inoltre, per beneficiarne nuovamente l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, del diritto di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su altre abitazioni collocate nello stesso Comune in cui si compra l’immobile.

